Jobs act: controllare per sottomettere
Il 25 giugno sono entrati in vigore terzo e quarto decreto attuativo del Jobs Act. Dopo la tutela contro i licenziamenti illegittimi, si abbatte il diritto a svolgere le mansioni per cui si è stati assunti. Il datore di lavoro potrà modificare sempre e comunque le mansioni a parità di livello; diminuire l’inquadramento di un livello in caso di ristrutturazioni aziendali, a pari retribuzione; perfino decurtare la retribuzione secondo accordi individuali quando riesce a imporli al singolo lavoratore (magari minacciando un licenziamento).
Modificare una mansione acquisita da anni è già di per sé un formidabile strumento di pressione: significa dover cambiare ritmi, perdere una professionalità senza garanzia di acquisirne altre, perdere possibilità di avanzamento, etc.. Senza contare che attribuire al datore di lavoro questa facoltà illimitata equivale ad autorizzare la creazione di reparti ghetto, consentirgli di spostare un lavoratore ‘scomodo’ nel reparto più disagiato, per indurlo a piegarsi o dimettersi. Si legalizza un classico strumento di mobbing.
All’abolizione dei contratti a progetto (dal 2016), fa da contraltare la possibilità offerta al padronato di contrattare coi sindacati forme di collaborazione coordinate e continuative senza neppure il vincolo del progetto: in settori cruciali (come le Telecomunicazioni) accordi del genere non mancheranno.
Le prevedibili “stabilizzazioni” (si fa per dire, col contratto a tutele crescenti) di attuali collaboratori a progetto passano attraverso l’ennesima sanatoria e ai notevoli sgravi contributivi: con questo stratagemma si mette a bilancio un fasullo aumento delle assunzioni per fingere che la riforma stia creando posti di lavoro stabili.
In realtà è il contrario: tutte le principali forme di precarietà vengono confermate (lavoro a termine e in somministrazione, a chiamata, occasionale pagato con i voucher), fino all’apprendistato, per cui anzi si impiegheranno anche “studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore”.
Intanto il governo ha inviato alle commissioni parlamentari l’ultimo pacchetto di decreti, ancora in bozza. Al centro delle polemiche c’è la modifica della disciplina del controllo a distanza. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori attualmente prevede il divieto assoluto di utilizzare impianti audiovisivi o altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo che siano necessari per esigenze organizzative o produttive o per la sicurezza sul lavoro, ma, in questi casi, esclusivamente previo specifico accordo sindacale (o, in sua mancanza, su autorizzazione dell’Ispettorato): la tutela della riservatezza, e dunque della personalità del lavoratore, viene prima di qualsiasi interesse aziendale.
La norma attuale non prevede eccezioni a questo principio, e proprio qui interviene il decreto, precisando che il divieto “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Il datore di lavoro avrà dunque accesso al contenuto di telefonate, dati di navigazione in rete, etc., e potrà utilizzare i dati raccolti “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, compresi quelli disciplinari.
In un sistema che già tollera un’ampia gamma di discriminazioni, purché il padrone abbia il buon gusto di mascherarla in qualche modo, è chiaro che questa controriforma espone i lavoratori a ogni sorta di pressioni e abusi. Lo scopo, vero motivo ispiratore di tutto il Jobs Act, è sempre quello di cancellare ogni forma di contestazione sui posti di lavoro, imponendo a colpi di precarietà, tutele crescenti, demansionamento, e ora anche controllo a distanza, che nessuno disturbi il manovratore.
Contemporaneamente vengono indebolite le già scarse misure deterrenti contro le forme di sfruttamento ancora abusive: non solo sono generalmente attenuate le sanzioni, ma per quanto riguarda il lavoro nero si ripristina lo strumento della diffida, che consente al padrone beccato di evitare gran parte delle sanzioni in caso di ravvedimento.
Gli altri schemi di decreto riguardano principalmente il le integrazioni salariali in caso di crisi aziendali (contratti di solidarietà e cassa integrazione) e i c.d. “servizi per il lavoro”. Le prime sono tagliate drasticamente, con una durata massima diminuita dagli attuali 3 a soli 2 anni.
Solo parzialmente le risorse così sottratte vengono dirottate sull’indennità di disoccupazione, e il saldo è pesantemente negativo se si considera che dal 2017 diventerà operativa la soppressione dell’indennità di mobilità prevista dalla legge Fornero.
In questo scenario, il ruolo ritagliato per i sindacati è sostanzialmente quello di cogestione delle crisi aziendali attraverso lo sviluppo dei fondi di solidarietà bilaterali, un ruolo che nelle intenzioni del governo è destinato a soppiantare quello di rappresentanza e rivendicazione.
E mentre la disoccupazione diventa, sempre più, un business per le agenzie di somministrazione private, a cui chi cerca lavoro porterà ora in dote un “assegno di ricollocazione” finanziato dallo Stato, anche per percepire il sussidio (NASpI) bisognerà “meritarselo”: il lavoratore che pure sia in regola con i requisiti contributivi dovrà infatti rispettare un “patto di servizio personalizzato” che ricorda da vicino certi trattamenti di riabilitazione, con tanto di obblighi di firma e sanzioni per le assenze ingiustificate. L’idea, insomma, è che il disoccupato sia colpevole della propria condizione e debba perciò riscattarsi per ottenere l’indennità.
Contro questo massacro sociale, non servono a niente gli appelli al Garante della Privacy: l’unica via è la lotta di classe.
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